IL TRIBUNALE

    Rilevato che:
        in  ordine all'istanza di applicazione proposta dalla difesa,
  il  p.m.  ha  sollevato  questione di illegittimita' costituzionale
  dell'art. 461 c.p.p., nuova formulazione, in riferimento all'art. 3
  Cost.;
        l'art. 461 c.p.p., come ora modificato dalla legge entrata in
  vigore  il  3  gennaio  2000,  non consente infatti la proposizione
  dell'istanza   di   applicazione  pena  all'udienza  a  seguito  di
  opposizione a decreto penale di condanna.
    Il  seguito  del  testo  dell'ordinanza e' perfettamente uguale a
  quello  dell'ordinanza  pubblicata  in  precedenza  (Reg.  ord.  n.
  133/2000).
00C0270