IL TRIBUNALE Rilevato che: in ordine all'istanza di applicazione proposta dalla difesa, il p.m. ha sollevato questione di illegittimita' costituzionale dell'art. 461 c.p.p., nuova formulazione, in riferimento all'art. 3 Cost.; l'art. 461 c.p.p., come ora modificato dalla legge entrata in vigore il 3 gennaio 2000, non consente infatti la proposizione dell'istanza di applicazione pena all'udienza a seguito di opposizione a decreto penale di condanna. Il seguito del testo dell'ordinanza e' perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 133/2000). 00C0270